MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 8 luglio 2002
Approvazione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. (GU n. 169 del 20-7-2002- Suppl. Ordinario n.146)
Il Ministro delle comunicazioni
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il regolamento delle radiocomunicazioni, che integra le
disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione
internazionale delle telecomunicazioni adottate a Ginevra il 22
dicembre 1992 e ratificate con legge 31 gennaio 1996, n. 61;
Visti gli atti finali della Conferenza mondiale delle
radiocomunicazioni adottati nel 1997 a Ginevra, sottoscritti dal
Ministero delle comunicazioni;
Visti gli atti finali della Conferenza mondiale delle
radiocomunicazioni adottati nel 2000 a Istanbul, sottoscritti dal
Ministero delle comunicazioni;
Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2000 e successive
modificazioni e integrazioni, con il quale e' stato approvato il
piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel
supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2000;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001 n.
447 recante disposizioni in materia di licenze individuali e di
autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso
privato;
Vista la decisione ERC/DEC(99)23 relativa alle bande di frequenze
da designare per l'introduzione delle reti radio locali ad elevate
prestazioni (HIPERLAN);
Vista le decisione ERC/DEC(99)25 relativa all'utilizzo della banda
di frequenze 2.01-2.020 MHz da designare per applicazioni
IMT2000/UMTS ad uso collettivo;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa all'istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Viste le decisioni ERC/DEC(00)07 e ERC/DEC(00)09 sull'uso della
bande di frequenze da designare per l'uso condiviso tra servizio
fisso e servizio fisso via satellite;
Vista la decisone ERC/DEC(00)08 relativa alla banda di frequenze
da designare per il servizio fisso;
Viste le decisioni ERC/DEC(01)01, ERC/DEC(01)02, ERC/DEC(01)03,
ERC/DEC(01)04, ERC/DEC(01)05 e ERC/DEC(01)06, relative alle bande di
frequenza da designare per i dispositivi a corto raggio non destinati
ad uso specifico;
Viste le decisioni ERC/DEC(01)07 e ERC/DEC(01)08 relative alla
banda di frequenze da designare per l'introduzione delle reti radio
locali (Radio LAN);
Vista la decisione ERC/DEC(01)09 relativa alle bande di frequenza
da designare per i dispositivi a corto raggio usati per i
radioallarmi;
Viste le decisioni ERC/DEC(01)11 e ERC/DEC(01)12 relative alle
bande di frequenza da designare per i dispositivi a corto raggio
destinati al controllo dei modelli;
Viste le decisioni ERC/DEC(01)13, ERC/DEC(01)14, ERC/DEC(01)15 e
ERC/DEC(01)16
relative alle bande di frequenza da designare per i dispositivi a
corto raggio destinati ad applicazioni di tipo induttive;
Vista la decisione ERC/DEC(01)17 relativa alla banda di frequenza
da designare per i dispositivi a breve raggio destinati ad impianti
medici a potenza ultra bassa;
Vista la decisione ERC/DEC(01)18 relativa alla banda di frequenza
da designare per le applicazioni a corto raggio destinate alle
applicazioni audio senza fili;
Vista la decisione ERC/DEC(01)19 relativa alla banda di frequenze
da designare per le operazioni di emergenza con collegamento diretto
tra terminali (DMO) nell'ambito del servizio mobile terrestre in
tecnica digitale;
Vista la decisione ERC/DEC(01)20 relativa alla banda di frequenze
designata per le operazioni di emergenza bordo-terra.bordo (AGA)
nell'ambito del sistema radiomobile terrestre in tecnica digitale;
Vista la decisione ERC/DEC(01)21 relativa alla banda di frequenze
da designare per le operazioni con collegamento diretto tra terminali
(DMO) nell'ambito del servizio mobile terrestre in tecnica digitale;
Vista la raccomandazione ERC/REC/(01)02 relativa alla
canalizzazione armonizzata per i servizi fissi di terra in tecnica
numerica operanti nella banda 31,8-33,4 GHz;
Vista la raccomandazione ECC/REC/(02)03 sull'introduzione dei
sistemi radiomobile digitali a banda stretta PMR/PAMR nella banda dei
400 MHz;
Riconosciuta la necessita' di adeguare il piano nazionale di
ripartizione delle frequenze alle disposizioni adottate in materia di
attribuzione di bande di frequenze in sede internazionale;
Riconosciuta l'opportunita' di estendere il campo di frequenze del
suddetto piano per tener conto degli sviluppi tecnologici nel campo
delle radiocomunicazioni;
Riconosciuta l'opportunita' di recepire decisioni e
raccomandazioni emanate dalla Conferenza europea delle poste e delle
telecomunicazioni (CEPT) con la finalita' di conseguire una maggiore
armonizzazione in campo europeo;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e
telecomunicazioni;
Sentiti gli organismi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge
6 agosto 1990, n. 223;
Udito il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), punto 1 della legge 31
luglio 1997, n. 249, espresso in data 13 marzo 2002;
Decreta:
Art. 1.
1. E' approvato il piano nazionale di ripartizione delle frequenze
tra 0 e 1.000 GHz di cui all'unito allegato, che fa parte integrante
del presente decreto.
Art. 2.
1. Il predetto piano sostituisce quello approvato con decreto
ministeriale 28 febbraio 2000 e successive modificazioni e
integrazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 8 luglio 2002
Il Ministro: Gasparri
| Bande di frequenza | Banda | Servizio consentito | ||
|---|---|---|---|---|
| 135.7 kHz | 138.8 kHz | 2200 m | secondario | max 1 W eirp |
| 1830 | 1850 | 160 | esclusivo | |
| 3500 | 3800 | 80 | secondario | più serv. satelliti |
| 7000 | 7100 | 40 | esclusivo | |
| 10.100 MHz | 10.150 MHz | 30 | secondario | |
| 14.000 | 14.250 | 20 | esclusivo | più serv. satelliti |
| 14.250 | 14.350 | 20 | esclusivo | |
| 18.068 | 18.168 | 17 | esclusivo | più serv. satelliti |
| 21.000 | 21.450 | 15 | esclusivo | più serv. satelliti |
| 24.890 | 24.990 | 12 | esclusivo | più serv. satelliti |
| 28.000 | 29.700 | 10 | esclusivo | più serv. satelliti |
| Bande di frequenza | Banda | Servizio consentito | ||
|---|---|---|---|---|
| 50 MHz | 51 MHz | 6 m | secondario | |
| 144 | 146 | 2 | esclusivo | più serv. satelliti |
| 430 | 432 | 70 cm | secondario | |
| 432 | 434 | 70 | secondario | |
| 435 | 436 | 70 | primario | più serv. satelliti |
| 436 | 438 | 70 | secondario | solo serv. satellite |
| 1240 | 1245 | 23 | secondario | |
| 1267 | 1270 | 23 | secondario | più serv. satelliti |
| 1270 | 1298 | 23 | secondario | |
| 2300 | 2440 | 13 | secondario | |
| 2440 | 2450 | 13 | secondario | più serv. satelliti |
| 5650 | 5670 | 5 | secondario | più serv. satelliti |
| 5760 | 5770 | 5 | primario | |
| 5830 | 5850 | 5 | secondario | più serv. satelliti |
| 10.300 GHz | 10.450 GHz | 3 | secondario | |
| 10.450 | 10.500 | 3 | secondario | più serv. satelliti |
| 24 | 24.05 | 1.5 | esclusivo | più serv. satelliti |
| 47 | 47.20 | 7 mm | esclusivo | più serv. satelliti |
| 75.50 | 76 | 4 | primario | più serv. satelliti |
| 76 | 81 | 4 | secondario | più serv. satelliti |
| 119.980 | 120.020 | 2.5 | secondario | |
| 142 | 144 | 2 | esclusivo | più serv. satelliti |
| 144 | 149 | 2 | secondario | più serv. satelliti |
| 241 | 248 | 1.2 | secondario | più servizio satelliti |
| 248 | 250 | 1.2 | esclusivo | più serv. satelliti |
Ricorda:
DPR 5 ottobre 2001 n. 447
Art. 34.
Tipi di autorizzazione
1. L'autorizzazione generale per l'impianto o l'esercizio di
stazione di radioamatore e' di due tipi: classe A e classe B,
corrispondenti, rispettivamente, alle classi 1 e 2 previste dalla
raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata con decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni 1º dicembre 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991.
2. Il titolare di autorizzazione generale di classe A e' abilitato
all'impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano
nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di
radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite con potenza
massima di 500 Watt.
3. Il titolare di autorizzazione generale di classe B e' abilitato
all'impiego delle stesse bande di frequenza di cui al comma 2,
limitatamente a quelle uguali o superiori a 30 MHz con potenza
massima di 10 Watt.


